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Dal 1° luglio 2011 gli avvisi di accertamento diverranno esecutivi decorsi 60 giorni dalla notifica al contribuente e non più, quindi, all’atto stesso della notifica, come inizialmente previsto dal D.L. n. 78 del 2010.
Le informazioni conosciute dal professionista tutelano soltanto la posizione del cliente nel suo rapporto con il fisco. La competenza in materia di opposizione alle verifiche fiscali compiute negli studi di professionisti su documenti coperti dal segreto professionale è del giudice tributario.