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La Commissione di Studio dell’UNGDCEC “Fiscalità Internazionale” ha redatto un documento (composto da 60 pagine), stampato il 26.04.2011, in tema di transfer pricing, che conclude il proprio lavoro soffermandosi sulle opportunità per il professionista ed i possibili sviluppi legislativi. “L’effetto disapplicativo delle sanzioni amministrative previsto in caso di predisposizione della documentazione relativa alle modalità di determinazione dei prezzi di trasferimento, dimostra l’accresciuta sensibilità del Legislatore nazionale e dell’Amministrazione Finanziaria verso un tema di indubbia rilevanza per le imprese appartenenti a gruppi multinazionali, confermando la necessità di un progressivo avvicinamento della disciplina nazionale a quanto da tempo elaborato in sede internazionale. L’accresciuta sensibilità dell’Amministrazione Finanziaria si dimostra, tuttavia, anche sul piano accertativo, con un incremento nel numero di verifiche aventi ad oggetto i prezzi di trasferimento e nella rilevanza delle rettifiche operate”.
In tale contesto, afferma tale documento, il professionista è chiamato a svolgere un ruolo determinante di indirizzo e supporto del cliente in primis nella definizione del prezzo di libera concorrenza secondo quanto statuito dalla normativa nazionale, come integrata dalle linee guida elaborate dall’OCSE.
A parere dell’Unione Nazionale dei giovani Commercialisti, questo è un compito arduo, considerate le evidenti lacune normative e la poca disponibilità di prassi nazionale, tuttora ancora risalente alla circolare del 1980; quanto alle fonti sovranazionali, esse vengono ritenute un sicuro punto di riferimento, generalmente accettato dalla stessa Amministrazione Finanziaria, ma sulla cui effettiva valenza all’interno dell’ordinamento sussistono posizioni giurisprudenziali non concordi.
Rileva ulteriormente il neo documento, come il giovane professionista alle prese con la particolare materia debba ben tenere presente: La determinazione del prezzo congruo deve avvenire avendo a riferimento la struttura dell’impresa e le caratteristiche delle transazioni.
“L’analisi funzionale ed economica, svolta in stretta collaborazione con l’impresa analizzata deve, quindi, costituite il fondamento della determinazione della metodologia di prezzo, non essendo possibile, né corretto, limitarsi all’elaborazione di analisi di comparabilità astratte dal contesto in cui l’impresa si colloca”.
Viene, infine, auspicato che il Legislatore nazionale proceda nell’opera di adeguamento della normativa nazionale ai principi elaborati in sede OCSE, definendo regole chiare, atte a ridurre l’incertezza delle imprese operanti in un contesto multinazionale ed a creare un contesto favorevole all’investimento estero nel nostro Paese.
Un primo intervento in materia, auspicato da gran parte di dottrina è la chiara statuizione circa gli effetti della predisposizione della documentazione facoltativa sull’applicazione delle sanzioni penali tributarie e, più in particolare, dell’art. 4 del D.Lgs. n. 74 del 10 marzo 2000.
In atto, ancora oggi non risulta chiaro se alla disapplicazione delle sanzioni amministrative in caso di predisposizione della documentazione conforme a quanto statuito dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 29 settembre 2010, si accompagni un analogo effetto disapplicativo delle sanzioni penali.
Ovviamente, in caso di risposa positiva (chiaramente sancita dagli organi preposti) si verrebbe ad aumentare la platea dei soggetti interessati a documentare le modalità di fissazione dei prezzi nelle operazioni poste in essere all’interno del gruppo.
Il citato documento è disponibile dal mese di maggio 2011 sul sito web dell’Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.
Fonte www.Businesspass.it
Redatto da Vincenzo D'andò.