Studi di settore: nuovi indicatori di normalità economica anche per le attività professionali

Gli studi evoluti per il 2008 si ripercuotono sugli indicatori di normalità economica specifici che si applicano per il settore delle attività professionali. La nuova composizione degli indicatori per le attività professionali è la seguente:
- Rendimento orario;
- Incidenza delle altre componenti negative sui compensi;
- Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi;
- Rapporto ammortamenti sul valore storico dei beni strumentali mobili.
Per le imprese, invece, è stato introdotto un nuovo indicatore denominato “incidenza del costo del Venduto e del costo per la produzione di servizi”. Tale indicatore, che si propone il fine di contrastare i fenomeni di manipolazione dei dati afferenti il costo delle materie prime, delle merci, del costo di produzione dei servizi, della consistenza del magazzino, si innesca quando il costo del venduto é negativo o nullo.


Indicatore “ Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi”.
L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 29/2009, si è soffermata sull’applicazione dell’indicatore “Incidenza dei costi residuali di gestione sui Ricavi”, evidenziando le possibili anomalie, nell’applicazione di tale indicatore, derivanti dalla sussistenza di “Perdite su crediti” o “Minusvalenze” relative alla cessione di beni strumentali. In particolare, ha rilevato che tali componenti negativi di reddito non sono direttamente correlabili ai ricavi da congruità, pertanto il contribuente può rimodulare il valore relativo alla componente “Oneri diversi di gestione” (rigo F22 ) depurandolo dei valori riferibili alle suddette voci “Perdite su Crediti” e “Minusvalenze”. E’ opportuno anche compilare anche il quadro “note aggiuntive” di Ge.Ri.CO.


Novità in giurisprudenza per la fase di accertamento da studi di settore
Infine, sempre in merito alla disciplina degli studi di settore, si ricorda che la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13915 del 15.06.2009, ha stabilito che il contribuente congruo alle risultanze degli studi di settore non può essere suscettibile di accertamento in base a presunzioni semplici, dotate dei requisiti qualitativi di gravità, precisione e concordanza, di cui all’art. 39 del DPR 600/1973. Detta sentenza ristabilisce quel giusto equilibrio da attribuire alle risultanze degli studi di settore nel momento in cui le stime prodotte possano essere utilizzate dagli uffici nell’azione di accertamento, qualora siano avvalorate da ulteriori elementi probatori, ma al contempo possono costituire anche un limite per l’attività di accertamento basata su altre presunzioni statistico matematiche di stima. Tant’é che in Dottrina è stato osservato come, per effetto di tale sentenza, l’adeguamento alle risultanze degli studi di settore diventa molto premiante e da valutare caso per caso con estrema attenzione. Infine da notare come sia stato anche proposto (in Il Sole 24 Ore del 23.06.2009, pag. 33) di elevare il regime dei minimi portando il limite a 100.000 euro (dagli attuali 30.000 euro), ed al contempo abolendo gli studi di settore.

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