Che cos'è il Cloud Computing?

E’ ormai vicino l’appuntamento con le scadenze di versamento delle imposte e degli eventuali contributi risultanti dalla dichiarazione dei redditi modello Unico 2010, a tal fine ecco di seguito un quadro che riassume i principali adempimenti in scadenza. Una delle novità più importanti riguardanti il pagamento delle imposte e la loro compensazione è la possibilità concessa con la circolare 56/E/2009 dell’Agenzia delle Entrate, secondo la quale i soci o associati delle società di persone possono acconsentire che le proprie ritenute vengano poi nuovamente “riattribuite” alle stesse società/associazioni, qualora eccedano il debito Irpef dei soci/associati, affinché vengano da queste utilizzate in compensazione delle imposte a debito.
Classiche scadenze
Due sono le scadenze “tipiche” dei redditi, tranne possibili proroghe auspicate dalle associazioni di categoria:
- il prossimo 16 giugno 2010 scadrà e il termine entro il quale i contribuenti dovranno provvedere al versamento delle imposte derivanti da Unico 2010. Il versamento riguarda sia il saldo relativo al periodo d’imposta 2009, quanto il primo acconto per il periodo d’imposta 2010. Il secondo acconto sarà invece versato entro il 30 novembre 2010;
- il versamento delle imposte, ordinariamente in scadenza il 16 giugno, potrà essere effettuato anche entro il 16 luglio 2010 con versamento di una maggiorazione pari allo 0,4%.
Irpef - Irap
I versamenti dovuti dalle persone fisiche e dalle società di persone seguono le medesime regole previste per i versamenti dovuti dalle persone fisiche (quindi scadenza al 16 giugno 2010 ovvero al 16 luglio con maggiorazione).
Ires e società di capitali
Le società di capitali hanno un termine di versamento che è legato alla chiusura del periodo d’imposta ed in parte alla data di approvazione del bilancio:
- In caso di approvazione del bilancio entro il 120° giorno dalla chiusura del periodo d’imposta (situazione ordinaria): il termine per il versamento delle imposte è il giorno 16 del sesto mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta; pertanto le società che chiudono l’esercizio il 31 dicembre 2009, verseranno le imposte entro il 16 giugno 2010. - In caso di approvazione del bilancio oltre i 120 giorni: il versamento dovrà essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo quello in cui è avvenuta l’approvazione del bilancio (se l’approvazione è intervenuta nel mese di maggio il versamento sarà effettuato entro il 16 giugno; se l’approvazione è intervenuta nel mese di giugno, il versamento dovrà essere effettuato entro il 16 luglio); se il bilancio non è approvato entro i 180 giorni dalla chiusura del periodo d’imposta, il versamento deve comunque essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello previsto (in pratica, per i periodi che si chiudono al 31 dicembre, entro il 16 luglio).
Diritto camerale
Il pagamento deve essere effettuato a mezzo modello F24 entro il 16 giugno 2010, ovvero entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi, oppure entro 30 giorni dalla data di scadenza con la maggiorazione dello 0,40%.
Inps
Per quanto riguarda le scadenze, il contributo dovuto sul minimale per il 2010 dovrà essere versato nelle seguenti date tramite modello F24 in quattro scadenze:
1a rata: 16 maggio 2010;
2a rata: 16 agosto 2010;
3a rata: 16 novembre 2010;
4a rata: 16 febbraio 2011.
Iva
L’importo dovuto a titolo di saldo Iva ordinariamente in scadenza al 16 marzo potrà essere versato dai soggetti che presentano il modello Unico entro il termine per il versamento a saldo delle imposte in esso liquidate, quindi:
- per il versamento entro il 16 giugno 2010 dovrà essere applicata una maggiorazione dello 0,4% per mese o frazione di mese compreso tra il 17 marzo ed il 16 giugno;
- per il versamento entro il 16 luglio 2010 occorrerà applicare agli importi già maggiorati per il versamento al 16 giugno un’ulteriore maggiorazione dello 0,4%;
- il saldo Iva può essere compensato con eventuali crediti risultanti dalla dichiarazione (sulla quota parte di tale credito compensata non è dovuta la maggiorazione dello 0,40%);
Compensazione dei crediti
I contribuenti che hanno debiti e crediti risultanti dal modello Unico, dall’Iva o dall’Irap possono effettuare le compensazione incrociata tra dare ed avere di tributi, contributi e premi diversi. Tutti i crediti risultanti dalle dichiarazioni annuali possono essere utilizzati per compensare debiti dal giorno successivo a quello della chiusura del periodo d’imposta per il quale tale dichiarazione viene redatta. Da ricordare che l’utilizzo in compensazione del credito Iva annuale in misura superiore a € 10.000,00 può essere effettuato a partire dal 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione dalla quale esso emerge.
Se tale credito fosse invece superiore ad € 15.000,00 l’utilizzo della compensazione è subordinato all’apposizione di visto di conformità nella dichiarazione da parte di un professionista abilitato.