Che cos'è il Cloud Computing?

Non sono spese di rappresentanza quelle spese di ospitalità (vitto, alloggio e viaggio) sostenute, per finalità diverse dalla promozione e dalle pubbliche relazioni, a favore di soggetti diversi dai clienti e potenziali clienti. Il trattamento fiscale di tali spese segue il principio di inerenza di cui all’art. 109 del TUIR e le regole di detrazione dell’IVA di cui all’art. 19, comma 1, del DPR n. 633/1972. Lo ha precisato l’A.D.C. di Milano (norma di comportamento n. 177). Particolarmente, in presenza di una spesa di ospitalità a favore di soggetti diversi dai clienti o potenziali clienti, e di motivazioni economico-aziendali differenti dalla mera finalità promozionale o di pubbliche relazioni, viene esclusa la qualificazione dell’onere come spesa di rappresentanza. Da ciò non deriva tuttavia automaticamente la deducibilità o l’indeducibilità dell’erogazione (pur se gratuita) ai fini delle imposte dirette e la detraibilità o l’indetraibilità dell’imposta ai fini IVA, ma ne consegue soltanto che la deducibilità e la detraibilità siano da verificare secondo i principi generali di determinazione del reddito di impresa (tra cui quello di inerenza di cui all’art. 109 TUIR) e dell’imposta sul valore aggiunto (art. 19, comma 1, D.P.R. 633/72). In particolare nel caso dell’ospitalità offerta a fornitori, agenti e rappresentanti, di norma la finalità perseguita è quella di una migliore economicità nella gestione degli affari dell’azienda e, per questo motivo, la spesa va in genere ricondotta tra gli oneri di gestione inerenti all’attività dell’impresa qualora sia possibile provare che gli stessi siano correlati in senso ampio all’impresa in quanto tale, con la conseguente detraibilità dell’Iva e deducibilità del costo ai fini delle imposte sui redditi. Tuttavia, non può viene escluso a priori che anche nelle offerte di ospitalità a favore di soggetti diversi dai clienti possano ravvisarsi finalità di pubbliche relazioni, ogni qual volta esse siano finalizzate esclusivamente a fornire una positiva immagine dell’azienda. In tal caso gli oneri sono da qualificare come spese di rappresentanza, applicandosi l’indetraibilità dell’Iva (art. 19-bis 1, lett. h, D.P.R. 633/72) e la specifica disciplina di tali spese per le imposte sui redditi di cui all’art. 108 TUIR. La disciplina si è completata con il Decreto 19 novembre 2008 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 gennaio 2009 che ha previsto i criteri in base ai quali le spese di rappresentanza sono per disposizione di legge inerenti, individuandoli nel fatto:
- che le spese in questione siano caratterizzate dalla gratuità ed abbiano finalità promozionali o di pubbliche relazioni;
- che il loro sostenimento risponda comunque a criteri di ragionevolezza in funzione dell’obiettivo di generare, anche potenzialmente, benefici economici per l’impresa, ovvero sia comunque coerente con gli usi e le pratiche commerciali del settore in cui l’impresa si trova ad operare e competere.
Alcune casistiche

Peraltro, le spese di rappresentanza vanno commisurate all’ammontare dei ricavi e proventi della gestione caratteristica dell’impresa risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa allo stesso periodo in misura pari:
- all’1,3% dei ricavi e altri proventi fino a euro 10 milioni;
- allo 0,5% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 10 milioni e fino a 50 milioni;
- allo 0,1% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 50 milioni.