Profili interpretativi emersi nel corso degli incontri con gli iscritti agli ordini dei dottori commercialisti ed esperti contabili

 

L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 38/E del 23 giugno 2010 ha riportato le risposte fornite in occasione dell’incontro del 03 giugno 2010 con gli iscritti agli ordini dei Dottori commercialisti ed esperti contabili sugli ultimi chiarimenti in merito alle novità di UNICO 2010. Questi di seguito gli argomenti trattati:
REDDITO D’IMPRESA
Oneri finanziari (art. 96 TUIR) – interessi passivi espliciti su debiti commerciali
Oneri finanziari (art. 96 TUIR) - trattamento degli interessi attivi su prestiti a dipendenti
Oneri finanziari (art. 96 TUIR) – interessi passivi su depositi cauzionali per attività commerciali
Oneri finanziari (art. 96 TUIR) – interessi passivi e modello unico
Sale and lease back con pre-ammortamento del finanziamento
Irap - cuneo fiscale - deduzione maggiorata € 9.200
Impianti fotovoltaici
SCUDO FISCALE
Cfc – esonero dall’obbligo di compilazione del quadro FC della dichiarazione “Unico PF” per i soggetti partecipanti
IRPEF E LAVORO AUTONOMO
Detrazione di imposta del 55% per interventi di risparmio energetico
Ammortamento immobili
Principio di “cassa” e il pagamento tramite bonifici bancari
Riaddebito di spese ai colleghi per uso comune di locale
AIUTI DI STATO
Misure temporanee anticrisi
REVOCA DEL FALLIMENTO
Dichiarazione dei redditi in caso di revoca del fallimento
STUDI DI SETTORE
Compilazione degli studi di settore da parte dei contribuenti minimi che optano per il regime ordinario. Interessi di dilazione su debiti commerciali sempre esclusi dal ROL. La conferma giunge dalla suddetta circolare 38/E che ufficializza le risposte fornite dall’agenzia delle Entrate alla diretta Map del e giugno e pubblicate sul Sole 24 Ore del giorno successivo. Le Entrate ribadiscono anche la indeducibilità ai fini irap della quota di leasing immobiliari riferita al valore dell’area, nonostante il criterio di correlazione tra imponibile regionale e risultanze del conto economico. Diversi punti della circolare si occupano di chiarire aspetti problematici della disciplina degli interessi passivi delle società di capitali. Con riferimento al trattamento degli interessi commerciali, viene innanzi tutto precisato che, nonostante l’art. 96 del Tuir escluda espressamente dal confronto con il ROL gli interessi “impliciti”, lo stesso si estende a quelli pattuiti con il fornitore e da questi esplicitati in fattura. Viceversa, rilevano ai fini del calcolo gli interessi attivi sui prestiti ai dipendenti e gli interessi passivi su depositi cauzionali per attività commerciali.
Lease back
Tra l'altro, l’Agenzia ha chiarito che la plusvalenza realizzata nell’ambito del reddito d'impresa con un’operazione di lease back concorre integralmente alla formazione del reddito nell'esercizio in cui la stessa è stata realizzata o in detto esercizio e nei successivi ma non oltre il quarto, se ne ricorrono i presupposti, non potendo spalmare la stessa in funzione della durata del contratto di leasing. Così come la eventuale minusvalenza è deducibile.
Impianti fotovoltaici
Gli impianti fotovoltaici, secondo le Entrate, non vanno considerati beni immobili, non essendo impianti infissi al suolo (infatti, i pannelli solari possono essere facilmente rimossi e trasferiti).
Detrazione 55%
Ai fini Irpef, la circolare chiarisce che la detrazione del 55% spetta sia al nudo proprietario sia all’inquilino nel caso in cui le spese sostenute per sostituire infissi e serramenti siano ripartite tra i due soggetti per l’ammontare effettivamente a carico di ciascuno.
Irap
Confermata la necessità di considerare indeducibile la quota riferibile al terreno di pertinenza, mentre per l’applicazione della deduzione maggiorata pari a 9.200 euro, per le imprese localizzate nel Mezzogiorno d’Italia, la verifica del rispetto del limite di 200 mila euro deve essere determinato sull’intero della deduzione richiesta e non sulla sola parte incrementale.
Professionisti
Per i professionisti, in evidenza le risposte sulla misura degli ammortamenti deducibili degli immobili e sulla corretta imputazione temporale dell’incasso dei compensi a mezzo bonifico. Sul primo punto le Entrate hanno chiarito che, per quanto concerne gli immobili acquisiti in proprietà nel triennio 2007/2009, le quote di ammortamento sono deducibili in base al principio di competenza, con applicazione delle aliquote piene stabilite dal DM 31/12/1988 a decorrere dal 2010, mentre sulla seconda questione l’Agenzia ha chiarito che, ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo, il momento di effettiva disponibilità della somma, utile per il rispetto del principio di cassa, è quello riferibile al giorno a partire dal quale la somma accreditata può essere utilizzata (si tratta della cd. “data disponibile”).

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