Che cos'è il Cloud Computing?

Sulla questione dello scomputo delle ritenute d’acconto non certificate, dopo una attenta lettura delle norme (art 22 del TUIR e art. 36 ter del DPR 600/1973), si è pervenuti alla conclusione che valga il principio di libertà dei mezzi di prova, specialmente nei casi in cui il sostituito risulti incolpevolmente sprovvisto della prevista certificazione.
Tale libertà dei mezzi di prova va adattata al procedimento di controllo delle dichiarazioni nel senso che, anche nei casi nei quali non esista la certificazione e non esista la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, il diritto allo scomputo va comunque riconosciuto.
Tuttavia, tale riconoscimento richiede uno sforzo dimostrativo da parte del contribuente, che deve preoccuparsi di esibire quella documentazione da cui si desuma, anche in assetto presuntivo, il fatto consistente nella sopportazione delle ritenute d’acconto.
Una diversa soluzione non farebbe altro che alimentare ingiustificatamente i problemi dell’amministrazione, che potrebbe in astratto trovarsi di fronte a soggetti i quali, accettando il rischio della responsabilità penale, abbiano dichiarato il falso.
In conclusione, secondo l’UNGDEC deve essere consentito al sostituito il diritto allo scomputo delle ritenute, peraltro, l’Amministrazione Finanziaria é legittimata a procedere nei confronti del sostituto di imposta nel momento in cui abbia operata la ritenuta, ma poi non l’abbia versata all’Erario.
La stessa Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 68/E del 19.03.2009, ha ufficializzato il proprio pensiero sulla possibilità di scomputare, dall’IRPEF, le ritenute d’acconto sui redditi d’impresa o di lavoro autonomo subite dal sostituito, qualora quest’ultimo non sia stato in condizione di esibire detta documentazione.
(U.N.G.D.C.E.C., Fondazione Centro Studi, circolare n. 6 del 04.05.2009, pubblicata il 27.05.2009)