Che cos'è il Cloud Computing?

Agli immobili acquisiti a partire
dal 2010 si applica la nuova disciplina, chiarita dall’Agenzia delle
Entrate con la risoluzione n. 13/E del 2010. Infatti, la riforma della
disciplina degli immobili strumentali degli esercenti arti e professioni
introdotta dalla Finanziaria 2007, che ha previsto la deducibilità
degli ammortamenti e dei canoni di leasing, si applica soltanto ai beni
acquistati e ai contratti stipulati nel triennio 2007-2009. E’, quindi,
di nuovo cambiato il regime Irpef per gli immobili, strumentali ovvero
ad utilizzo promiscuo, acquisiti (in proprietà o in leasing) dagli
esercenti arti e professioni a partire dal 1° gennaio 2010. In
particolare, non sono più applicabili alcune delle novità normative
introdotte dall’art. 1, comma 334, della legge n. 296/2006 (Finanziaria
2007), che aveva stabilito:
- La deducibilità delle quote di
ammortamento e dei canoni di leasing relativi agli immobili strumentali;
-
la deducibilità delle spese relative all’ammodernamento, alla
ristrutturazione e alla manutenzione degli immobili strumentali,
compresi quelli utilizzati promiscuamente, che per le loro
caratteristiche non sono imputabili ad incremento del costo dei beni ai
quali si riferiscono, nel periodo d’imposta in cui sono sostenute nel
limite del 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali
ammortizzabili quale risulta all’inizio del periodo d’imposta dal
registro cronologico degli incassi e dei pagamenti ovvero, secondo
dottrina, dal registro dei beni ammortizzabili o dal registro degli
acquisti; l’eccedenza è deducibile in quote costanti nei 5 periodi
d’imposta successivi;
- la deducibilità del 50% del canone di leasing
(anziché della rendita catastale) relativo agli immobili utilizzati
promiscuamente;
- la rilevanza delle plusvalenze e delle minusvalenze
(ad esclusione delle minusvalenze derivanti da autoconsumo e da
destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’attività) relative
agli immobili strumentali. Inoltre, era stata prevista l’applicazione
delle modifiche in materia di deduzione dell’ammortamento o dei canoni
di leasing degli immobili strumentali per l’esercizio dell’arte o della
professione agli immobili acquistati nel periodo dal 1° gennaio 2007 al
31 dicembre 2009 e ai contratti di leasing stipulati nel medesimo
periodo, salva la riduzione ad un terzo degli importi deducibili per i
periodi d’imposta 2007, 2008 e 2009.
Immobili acquisiti dal 2010
L’Agenzia
delle Entrate, con la citata risoluzione n. 13/E del 2010, ha precisato
che sono irrilevanti, ai fini della determinazione del reddito di
lavoro autonomo, i canoni di leasing sostenuti in relazione a contratti
stipulati in data successiva al 31 dicembre 2009. Ciò in quanto la
deducibilità dei canoni è stata limitata ai contratti di leasing
stipulati nel periodo 1° gennaio 2007 – 31 dicembre 2009. Parimenti, per
gli immobili acquistati dal 1° gennaio 2010 non sono più deducibili
quote di ammortamento I canoni di leasing e gli ammortamenti per i
contratti stipulati nel periodo 1° gennaio 2007 - 31 dicembre 2009
I canoni di leasing relativi
ai contratti stipulati nel periodo 1° gennaio 2007 - 31 dicembre 2009
restano, pertanto, deducibili (nel periodo di maturazione degli stessi)
a condizione che i contratti stessi abbiano durata non inferiore alla
metà del periodo di ammortamento - stabilito dagli appositi coefficienti
ministeriali in relazione all’attività esercitata dal lavoratore
autonomo - e comunque con un minimo di 8 anni e un massimo di 15 anni. I
canoni relativi ai tali contratti che maturano nel 2010 e negli anni
successivi sono, peraltro, deducibili per il loro intero ammontare, non
essendo più applicabile, dopo la scadenza del triennio 2007- 2009, la
limitazione della deducibilità ad un terzo. Stessa cosa vale per le
quote di ammortamento del costo degli immobili acquistati nel detto
triennio, che sono integralmente deducibili a partire dal 2010. Come
sopra accennato, per gli immobili acquistati dal 1° gennaio 2010 non
sono, invece, più deducibili quote di ammortamento.
Immobili pregressi
Da
ricordare che per gli immobili acquistati in proprietà o costruiti:
-
Fino al 14 giugno 1990, restano deducibili le quote di ammortamento
maturate a partire dal 1985;
- dal 15 giugno 1990 al 31 dicembre
2006, non sono deducibili quote di ammortamento.
Spese di ammodernamento,
ristrutturazione e manutenzione
Nell’art. 54, comma 2,
ultimo periodo, del T.U.I.R. viene disposto che le spese relative
all’ammodernamento, alla ristrutturazione e alla manutenzione degli
immobili strumentali utilizzati (esclusivamente) nell’esercizio
dell’arte o della professione sono:
- imputate in aumento del costo
del bene, se di natura incrementativa (quindi, mediante la procedura di
ammortamento);
- ovvero deducibili nel periodo d’imposta di
sostenimento, nel limite del 5% del costo complessivo di tutti i beni
materiali ammortizzabili risultante all’inizio del periodo d’imposta, se
non incrementative;
- l’eventuale eccedenza è deducibile in quote
costanti nei cinque periodi d’imposta successivi. In assenza di
chiarimenti ufficiali sui criteri in base ai quali sono individuabili le
spese di natura incrementativa, secondo parere di dottrina (Gianfranco
Ferranti in Corriere Tributario n. 14/2010), sono applicabili le regole
stabilite per le imprese dal codice civile e dai principi contabili
nazionali, in base ai quali sono capitalizzabili i costi che comportano
un aumento significativo e tangibile della produttività o della vita
utile del cespite. Non sarebbero, invece, imputabili ad incremento del
costo del bene le spese per gli interventi di manutenzione ordinaria (ad
es., spese di pulizia, pitturazione, ecc.). In tali casi, ai fini del
calcolo del plafond del 5%, il costo complessivo dei beni materiali
ammortizzabili è quello risultante all’inizio del periodo d’imposta dal
registro cronologico degli incassi e dei pagamenti. Secondo parere di
dottrina anche se non sia espressamente previsto dalla normativa, il
costo complessivo dei predetti beni potrebbe essere, altresì, desunto:
-
Dal registro dei beni ammortizzabili;
- ovvero dal registro IVA
acquisti.
Immobili ad uso promiscuo
Riguardo
la disciplina degli immobili cd. promiscui, cioè adibiti all’esercizio
dell’arte o professione e all’uso personale e familiare del
contribuente. Da ricordare che, in base al disposto dell’art. 54 del
T.U.I.R., per tali immobili sono deducibili, in misura pari al 50% del
relativo ammontare:
- la rendita catastale, per i beni posseduti a
titolo di proprietà, ovvero il canone di locazione o quello di leasing;
-
le spese per i servizi relativi all’immobile (es. spese condominiali);
-
le spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione (se non
imputabili, per le loro caratteristiche, ad incremento del costo del
bene).