Che cos'è il Cloud Computing?

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23778 del 10.11.2009, ha stabilito, che non è soggetto ad IRAP il commercialista che si avvale di consulenze occasionali di supporto alla propria attività professionale, anche se tale circostanza deve essere valutata alla luce dell'entità complessiva delle somme corrisposte ai collaboratori. Il requisito dell'autonoma organizzazione, infatti, non sussiste se un professionista abbia fruito di particolari consulenze, le quali non comportano, in via automatica, che il contribuente si sia avvalso di personale dipendente.
Lo studio associato non evita l’IRAP, ciò anche in presenza di strutture e mezzi esigui.
In particolare non spetta il rimborso dell’Irap per lo studio associato, anche se le attrezzature informatiche utilizzate e i compensi erogati a terzi sono minimi: La mancanza della prova, da parte del contribuente, che il reddito deriva dal solo lavoro professionale dei singoli soci, è sufficiente a fare presumere l’esistenza di un’autonoma organizzazione l’esercizio in forma collettiva della professione. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22781 del 28.10.2009, ha confermato il principio secondo il quale l’esercizio in forma associata di una professione liberale è circostanza di per sè idonea a fare presumere l’esistenza di un’autonoma organizzazione di strutture e mezzi, ancorchè di non particolare onere economico, nonchè dell’intento di avvalersi della reciproca collaborazione e delle reciprochi competenze, ovvero della sostituibilità nell’adempimento dell’attività, sì da potersi ritenere che il reddito prodotto non sia frutto soltanto della professionalità di ciascun componente dello studio. Con la conseguenza che, in tale ipotesi, il reddito viene legittimamente assoggettato ad IRAP, tranne che il contribuente non dimostri che tale reddito è derivato dal solo lavoro professionale dei singoli associati.