Professionisti: applicazione del criterio di cassa per assegni e bonifici

 

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 38/E del 2010, ha precisato che i compensi pagati mediante assegni bancari e assegni circolari si considerano conseguiti nel momento in cui gli assegni vengono consegnati al professionista. I compensi pagati mediante bonifici bancari si considerano conseguiti nel momento in cui il professionista riceve l’accredito sul proprio conto corrente.
Le modalità di determinazione del reddito di lavoro autonomo sono stabilite dall’art. 54 del T.U.I.R.
In base al comma 1 di tale disposizione il reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra l’ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’arte o della professione, salvo quanto stabilito nei successivi commi dell’art. 54.
La determinazione del reddito va, quindi, operata effettuando la differenza tra compensi e spese inerenti all’attività.
Nella determinazione del reddito di lavoro autonomo, di norma, i componenti di
reddito vanno imputati al periodo di imposta di riferimento in base al criterio di cassa (secondo cui occorre conto dei compensi percepiti e delle spese sostenute).
I successivi commi dell’art. 54 prevedono alcune esplicite deroghe alla applicazione di tale principio stabilendo che vanno, invece, imputati per competenza gli ammortamenti, i canoni di leasing e gli accantonamenti per trattamento di fine rapporto.
La corretta applicazione di tali disposizioni è necessaria per evitare errori nella applicazione del criterio di imputazione che possono esporre a riprese da parte dell’Ufficio.
In merito alla concreta applicazione del principio di cassa, che non è ben definito in via legislativa, sorgono problemi interpretativi nel caso in cui per i pagamenti vengano utilizzati strumenti diversi dal contante e la transazione avvenga alla fine dell’anno.
In tali ipotesi possono verificarsi, infatti, delle discrasie che in diverse occasioni sono state prese in considerazione dalla Agenzia delle Entrate con documenti di prassi.
Concetto di disponibilità
In base alla presa di posizione dell’Agenzia, il criterio di disponibilità vuole l’imputazione a periodo dei compensi al momento in cui il professionista consegue la disponibilità delle somme.
Mentre in caso di pagamenti in contanti la disponibilità si ha al momento della percezione del denaro, in presenza di assegni bancari o circolari il momento rilevante è quello della loro consegna al ricevente.
Allo stesso modo, per i bonifici bancari, considerato anche che l’esercente l’arte o professione non può conoscere il momento in cui il cliente ha dato l’ordine di effettuare il bonifico, si è attribuito rilievo al momento in cui la somma risulta posta a disposizione del professionista sulla base della cd. data disponibile che emerge dalla documentazione bancaria in suo possesso.
Subisce eccezione il caso di pagamento tramite la carta di credito.
In ogni modo è parso che, in tutte le ipotesi esaminate, per l’imputazione dei componenti positivi conti il momento in cui il professionista che riceve il compenso acquisisce la disponibilità delle somme, mentre sia ininfluente l’eventuale diverso momento in cui la stessa viene persa da parte di chi effettua i pagamenti.
(In Corriere Tributario n. 31 del 2010)

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