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Con la risoluzione 1/DF del 2 maggio 2011 il Direttore Generale del Dipartimento delle Finanze ha fornito interessanti chiarimenti in merito alla possibilità da parte dei Comuni di istituire o aumentare l’aliquota dell‘addizionale comunale Irpef per l’anno 2011. Lo ha ricordato il documento della Fondazione del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili pubblicato il 06 giugno 2011 (si veda l’articolo su “Primi dati sulla partecipazione dei Comuni all’attività di accertamento”. Come noto l’art. 5 del Decreto legislativo n. 23 del 14 marzo 2011 “Federalismo Fiscale” ha previsto una nuova disciplina che consente lo sblocco della facoltà di istituire o aumentare l’aliquota dell’addizionale comunale Irpef da parte dei Comuni che era stato istituito con l’art. 1, comma 7, del D.L. 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2008. L’art. 5 del D.Lgs 23/2011 ha disposto la graduale cessazione della sospensione del potere dei Comuni di istituire o aumentare l’aliquota dell’addizionale comunale. La disciplina di dettaglio relativa alla graduale cessazione del “blocco” è stata devoluta ad una apposito regolamento da emanarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del D.Lgs. 23/2011 ovvero entro il 6 giungo 2011. È previsto, inoltre, che nel caso di mancata emanazione del regolamento attuativo entro il termine dei sessanta giorni, i Comuni possano comunque istituire o aumentare l’addizionale Irpef fino ad un massimo del 0,4% e con incrementi annui massimi dello 0,2%. La risoluzione dell’Economia sottolinea che, dalla lettura dell’art. 5 del D.Lgs 23/2011, risulta evidente l’impossibilità da parte degli enti locali di poter procedere legittimamente all’istituzione dell’addizionale o all’aumento dell’aliquota di compartecipazione prima che siano trascorsi sessanta giorni dalla pubblicazione del Decreto, ovvero, prima del 7 giugno 2011. Nel periodo precedente, infatti, continua a perdurare la sospensione del “potere .. . degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali già prevista dal citato comma 7, dell’art. 1 del D. L n. 93 del 2008”. Nel documento si chiarisce che le deliberazioni eventualmente adottate dai Comuni prima del verificarsi delle condizioni previste dall’art. 5 del D.Lgs. n. 23 del 2011 (e quindi prima del 7 giugno 2011), e pervenute al dipartimento delle finanze per la loro pubblicazione sul sito www.finanze.gov.it, saranno necessariamente pubblicate sul sito stesso, ma recheranno l’indicazione “SOSPESA”, volendo con ciò avvertire i contribuenti che in relazione a tali aliquote sono state assunte le opportune iniziative per evitarne l’impugnativa “per vizi di legittimità avanti gli organi di giustizia amministrativa”, ai sensi dell’art. 52, comma 4, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446. In tal modo, l’amministrazione finanziaria si tutela contro i possibili ricorsi dei contribuenti legati a vizi di legittimità nell’introduzione o nell’aumento dell’addizionale. In considerazione di tali aspetti, risulta evidente che nell’ipotesi in cui un Comune avesse deliberato prima del termine del 7 giugno l’istituzione o l’aumento dell’addizionale Irpef, sarà necessaria una nuova deliberazione del Consiglio comunale adottata rispettando i termini prescritti dall’art. 5 del D. Lgs. n. 23 del 2011 e cioè successivamente al 7 giugno 2011. Il contenuto della risoluzione del Ministero consente di fare chiarezza su aspetti che comportano effetti sui bilanci degli enti locali. Le deliberazioni concernenti la quantificazione delle entrate dei Comuni, infatti, devono necessariamente precedere l’approvazione del bilancio di previsione. Pertanto per quei Comuni che avessero già deliberato il bilancio di previsione dell’esercizio 2011 prima del 6 giugno 2011, e che decidessero di inserire o aumentare l’aliquota Irpef per l’anno 2011, dovranno necessariamente e con la massima urgenza, apportare una variazione di bilancio conseguente alla maggiore entrata derivante dall’imposta.