Nuova revisione legale dei conti

In materia di revisione legale dei conti il CNDCEC ha dedicato la circolare n. 17 del 14 aprile 2010. Con la pubblicazione del D.Lgs. 39/2010 è stato definito il testo unico della revisione contabile, in attuazione della Direttiva 2006/43/CE, abrogando e coordinando le disposizioni contenute in numerose norme.  Il decreto, entrato in vigore il 07.04.2010, contiene rinvii a regolamenti specifici sulle modalità di attuazione di alcuni aspetti innovativi.  Tuttavia, alcune disposizioni sono immediatamente operative.  In merito alla procedura di conferimento dell’incarico, dal 07.04.2010, la proposta deve venire dal collegio sindacale, anziché dal consiglio di amministrazione.  Dalla stessa data, inoltre, la nomina del collegio sindacale è obbligatoria nelle S.r.l. tenute alla redazione del bilancio consolidato e nelle S.r.l. che controllano una società obbligata alla revisione legale dei conti.  Tali disposizioni, non esistendo norme transitorie, coinvolgono le assemblee tenute dal 7.04.2010, con complicazioni di notevole rilievo.  Il decreto conferma la possibilità per le S.p.A. non quotate (diverse dagli enti di interesse pubblico) e non tenute a redigere il bilancio consolidato di optare per una soluzione interna, che consiste nella facoltà statutaria di attribuire le funzioni di revisione legale dei conti al collegio sindacale che, in questi casi, è costituito da revisori iscritti nell’apposito Registro. Allo stesso modo, nelle S.r.l. obbligate a nominare il collegio sindacale questo organo effettua anche la revisione legale, con la differenza, rispetto alle S.p.a., che tale compito gli è attribuito di “default”, per cui sarà necessaria un’apposita disposizione dell’atto costitutivo qualora si intenda individuare un revisore esterno.

Obbligo del collegio sindacale nelle s.r.l. art. 2477 c.c.
Alcune disposizioni sono immediatamente operative. In merito alla procedura di conferimento dell’incarico, dal 7.04.2010, la proposta deve venire dal collegio sindacale, anziché dal consiglio di amministrazione. Dalla stessa data, inoltre, la nomina del collegio sindacale è obbligatoria nelle  S.r.l. tenute alla redazione del bilancio consolidato e nelle S.r.l. che controllano una società obbligata alla revisione legale dei conti. Tali disposizioni, non esistendo norme transitorie, coinvolgono le assemblee tenute dal 7.04.2010, con complicazioni di notevole rilievo. Il decreto conferma la possibilità per le S.p.a. non quotate (diverse dagli enti di interesse pubblico) e non tenute a redigere il bilancio consolidato di optare per una soluzione interna, che consiste nella facoltà statutaria di attribuire le funzioni di revisione legale dei conti al collegio sindacale che, in questi casi, è costituito da revisori iscritti nell’apposito Registro. Allo stesso modo, nelle S.r.l. obbligate a nominare il collegio sindacale questo organo effettua anche la revisione legale, con la differenza, rispetto alle S.p.a., che tale compito gli è attribuito di “default”, per cui sarà necessaria un’apposita disposizione dell’atto costitutivo qualora si intenda individuare un revisore esterno. La nomina del collegio sindacale è obbligatoria se:
- è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti.
La norma è immediatamente efficace; pertanto, le assemblee di bilancio successive al 7.04.2010 delle S.r.l. che redigono il bilancio consolidato o controllano una società obbligata alla revisione legale dovranno provvedere alla nomina del collegio sindacale.

Nuove indicazioni in nota integrativa (art. 2427 c.c.):
- Importo totale dei corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione legale per la revisione legale dei conti annuali.
- Importo totale dei corrispettivi di competenza per gli altri servizi di verifica svolti, per i servizi di consulenza fiscale e per altri servizi diversi dalla revisione contabile. Salvo che la società sia inclusa nel consolidamento e le informazioni siano contenute nella nota integrativa del relativo bilancio consolidato. La previsione è di portata generale e applicabile già ai bilanci approvati dal 7.04.2010.

Incarichi di revisione
L’assemblea, su proposta motivata dell’organo di controllo:
- Conferisce l’incarico di revisione legale dei conti;
- determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per l’intera durata dell’incarico e gli eventuali criteri per l’adeguamento di tale corrispettivo durante l’incarico. L’incarico ha la durata di 3 esercizi, con scadenza alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al 3° esercizio dell’incarico dell’organo di controllo. (Ratio, n. 5/2010)

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