Che cos'è il Cloud Computing?

Il Decreto Legge 78 del 2010 (cd. “manovra correttiva 2010”), in vigore dal 31 maggio 2010, ha introdotto una serie di nuove disposizioni in materia di “antiriciclaggio”. Le principali novità sono:
- il divieto di trasferimento di denaro contante o di libretti bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta, di importo pari o superiore a 5.000 euro;
- l’introduzione del cosiddetto “elemento di sospetto” nel caso di ricorso frequente o ingiustificato a perazioni in contanti;
- il generale inasprimento delle sanzioni in materia. Limitazione all’uso del contante: nuova soglia (art. 20). Riguardo la limitazione all'uso del contante, l’art. 20 del neo decreto ha ridotto la soglia oltre la quale è fatto divieto di trasferire denaro, libretti al portatore e di emettere assegni trasferibili, portandola da 12.500 a 5.000 euro. Ne consegue, quindi, che:
E’ vietato utilizzare denaro contante in una unica soluzione per importi pari o superiori ad Euro 5.000. Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati. Il divieto è particolarmente rilevante perché interessa tutti i cittadini a prescindere dal ruolo e dall'attività svolta. Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 5.000 euro devono contenere l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. Inoltre, all’ordine del traente possono essere girati unicamente per l’incasso a una banca o a Poste italiane. Gli assegni circolari, i vaglia postali e cambiari sono emessi con l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario con la clausola di non trasferibilità. Se di importo inferiore a 5.000 euro può essere richiesto, per iscritto, dal cliente il rilascio senza la clausola di non trasferibilità. Il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non può essere pari o superiore a 5.000 Euro. I libretti con saldi superiori a tali limiti dovranno essere estinti ovvero il loro saldo dovrà essere ridotto sotto la “nuova soglia” (la precedente era 12.499 Euro) entro il 30 giugno 2011. Peraltro, la nuova soglia interessa anche i professionisti tenuti agli adempimenti antiriciclaggio (commercialisti, consulenti del lavoro, avvocati, notai, revisori contabili eccetera) perché, se in relazione ai loro compiti di servizio hanno notizia di infrazioni dei divieti devono comunicarlo entro 30 giorni al ministero dell'Economia per la relativa contestazione (è il caso, ad esempio, di un cliente che effettua il pagamento di una fattura per contanti di importo superiore ai 5.000 euro e la circostanza emerga al consulente che cura la registrazione in contabilità dell’operazione). In caso, invece, di infrazioni riguardanti assegni bancari, assegni circolari, libretti al portatore o titoli similari, la comunicazione deve essere effettuata dalla banca o da Poste Italiane al momento dell’accettazione dei versamenti.
Uso frequente del contante come “elemento di sospetto” (art. 36)
Il D.L. n. 78/2010, in tema di elementi da considerare da parte degli intermediari per la segnalazione di operazioni sospette, stabilisce che è un“elemento di sospetto” il ricorso frequente o ingiustificato ad operazioni in contante, anche se non in violazione dei limiti di soglia di cui si è detto sopra. In particolare costituisce elemento di sospetto, in tale caso, il prelievo o il versamento in contanti con intermediari finanziari di importo pari o superiore a Euro 15.000.
In sostanza, le movimentazioni di contante, anche sotto la soglia dei 5.000 Euro, frequenti e ingiustificate, specialmente se di importo che eccede i 14.999 Euro, saranno considerate (dal 31 maggio 2010) dagli intermediari elementi per inviare una segnalazione di operazione sospetta.
Le sanzioni
Sono state ulteriormente inasprite le sanzioni per le violazioni alle suddette norme in materia di limitazione all’uso del contante. Le sanzioni riguardano sia i soggetti che compiono gli illeciti che gli intermediari ed i professionisti che hanno l’obbligo di vigilare. Rapporti con i soggetti non residenti ed in particolare con quelli situati in paradisi fiscali (“black list”). Le novità su tale materia sono tre:
- Divieto di operazioni e consulenze con soggetti residenti in paesi “black list” (art. 36). Il Ministro dell’Economia e delle Finanze emanerà un decreto che individuerà una serie di paesi ad alto rischio di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo e per i quali sussiste assenza di scambio di informazioni (cosiddetta “super black list”). Per conseguenza, i soggetti destinatari del D.Lgs. n. 231/2007 (banche, intermediari finanziari, professionisti, ecc.) dovranno astenersi da rapporti, operazioni e consulenze a favore di soggetti di cui siano direttamente o indirettamente parte società fiduciarie, trust, società anonime con azioni al portatore aventi sedi nei paesi di cui al suddetto decreto (poiché in tali casi non è possibile individuare il beneficiario effettivo dell’operazione o della consulenza). - Autorizzazione agli appalti pubblici per i soggetti residenti in paesi “black list” (art. 37). Le imprese residenti nei paesi inclusi nelle vigenti “black list” potranno partecipare agli appalti pubblici in Italia solo dopo l’autorizzazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze a seguito della comunicazione dei dati dei titolari effettivi dell’impresa. Sul punto dovrà essere emanato un apposito decreto entro questo mese (giugno 2010). c) Obbligo per i non residenti di indicazione del codice fiscale per l’apertura di rapporti con operatori finanziari (art. 34). I contratti stipulati dagli operatori finanziari con clienti non residenti riguardanti l’apertura o la chiusura di un rapporto continuativo devono riportare il codice fiscale del cliente non residente.