Notifica postale senza relata: E’ irregolare ma non invalida l’accertamento fiscale



Se nell'atto sia allegato l'avviso di ricevimento ritualmente compilato, la mancata apposizione sull'originale o sulla copia consegnata al destinatario della relata (prevista dall’art. 3, Legge n. 890/1982) non comporta l'inesistenza della notifica, ma una mera irregolarità, che non può essere fatta valere dal destinatario, trattandosi di un adempimento che non é previsto nel suo interesse.

Secondo la Cassazione la fase essenziale del procedimento di notifica a mezzo del servizio postale risiede nell'attività dell'agente postale, mentre quella dell'ufficiale giudiziario (o di colui che per esso sia autorizzato ad avvalersi di tale mezzo di notificazione) ha il solo scopo di fornire al richiedente la prova dell'avvenuta spedizione e l'indicazione dell'ufficio postale al quale l'atto è stato consegnato.

La compilazione della relata rappresenta un adempimento posto a garanzia del solo soggetto notificante, previsto in funzione del suo esclusivo interesse. Nel caso cui la notifica a mezzo posta sia effettuata dallo stesso notificante (notifiche degli atti impositivi emessi dall'Agenzie delle Entrate) e, nel contempo, sia allegato l'avviso di ricevimento, il predetto adempimento risulta sostanzialmente superfluo.

(Corte di Cassazione, ordinanza n. 834/2010, ord. n. 835/2010, ord. n. 838 del 19.01.2010)

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