Le responsabilità dell’Ente individuate dall’UGDCEC

L’ente è responsabile se il reato è stato commesso a “suo interesse o a suo vantaggio”. Non occorre, quindi, avere conseguito un concreto vantaggio, ma è sufficiente che vi sia l’interesse a commettere il reato. Tuttavia, l’ente stesso non risponde se dimostra di avere adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo tale da prevenire la commissione dei reati della stessa fattispecie di quello verificatosi. E’ questo uno degli aspetti rilevati dalla Commissione Enti locali dell’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Salerno nel proprio documento del 20/09/2010 incentrato sulle responsabilità degli enti e modelli organizzativi(partecipate pubbliche, aziende ospedaliere ed aziende sanitarie locali). Il reato, quindi, deve essere stato commesso aggirando fraudolentemente il Modello stesso. La valutazione della validità del Modello adottato e della sua efficace attuazione è formulata dal giudice in sede di accertamento penale (ovvero, la prova della solidità del modello si ha solo nel malaugurato caso di procedimento penale per uno dei reati considerati).


Le sanzioni nel D.Lgs. 231/2001
Il D.Lgs. 231/2001 contiene la disciplina generale delle sanzioni amministrative applicabili agli enti. Per tale fattispecie, la legge delega prevede l’irrogazione di sanzioni pecuniarie e di sanzioni interdittive. Tuttavia, le seconde (sanzioni interdittive) vengono previste solo nei casi di particolare gravità. Per le sanzioni pecuniarie sono previsti i seguenti limiti: Non devono essere inferiori ad € 25.822,84 e non devono oltrepassare € 1.549.370,70. Inoltre il giudice deve tenere conto anche della commisurazione della pena in relazione dell'ammontare dei proventi del reato e delle condizioni economiche e patrimoniali dell’ente. Sono tuttavia previste ipotesi di riduzione della sanzione pecuniaria per i casi di particolare tenuità del fatto (tra € 10.329,14 ed € 103.291,38) e quando venga realizzata un’efficace riparazione o reintegrazione dell’offesa realizzata. Oltre alle sanzioni interdittive, per le quali sono previsti casi di inapplicabilità delle stesse in presenza di condotte di efficace riparazione o reintegrazione dell’offesa, si applicano anche le sanzioni della confisca e della pubblicazione della sentenza di condanna.


Prescrizione
Il termine di prescrizione previsto per l’applicazione delle sanzioni amministrative è stabilito in cinque anni dalla data di consumazione del reato.

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