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Quando partecipa all’attività illecita dell’azienda, i beni del commercialista sono passibili di confisca per equivalente, per il risparmio di imposta (illecito) ottenuto dal cliente. Tanto si evince da una sentenza della Corte di Cassazione – Sesta Sezione Penale, pubblicata il 28 ottobre 2011.
La questione. Questi i fatti di causa per come ricostruiti in sentenza. Il Tribunale di Pesaro, con ordinanza, confermava il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. nei confronti, tra gli altri, di un commercialista, in relazione a due imputazioni provvisorie di concorso in corruzione in atti giudiziari, relativamente a due ricorsi dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Pesaro, proposti da due società delle cui scritture contabili il professionista era depositario. Il provvedimento aveva avuto ad oggetto beni, denaro, provviste e/o utilità ed era stato finalizzato alla confisca per equivalente, fino alla concorrenza dell'importo pari a 20.963.864 euro, corrispondente al profitto dei reati, coincidente con gli importi di imposta evasa e sanzioni contestati dall'amministrazione finanziaria, oggetto dei giudizi avanti il giudice tributario.
Corresponsabilità. Il Tribunale, tra l’altro, argomentava che la confisca ex art. 322 ter c.p. aveva natura sanzionatoria sicché tutti i concorrenti nel reato, come il commercialista, erano corresponsabili della realizzazione del profitto, indipendentemente dalle quote di sua eventuale ripartizione: il profitto dal reato risultava configurabile prescindendo dal contenuto giuridico delle sentenze, una volta accertata la partecipazione di un giudice corrotto alla sua deliberazione.
La difesa. Il professionista, dal canto suo, ricorreva per cassazione, affidandosi a tre motivi di gravame, di cui due dichiarati infondati e uno generico. In particolare, con il terzo, lamentando la violazione dell'art. 322 ter c.p., in relazione al ritenuto vincolo di solidarietà, perché avrebbe dovuto essere individuata la quota di profitto concretamente attribuibile a ciascun concorrente, con conseguente limitazione soggettiva del sequestro, nella specie trattandosi di risparmio fiscale esclusivo del cliente.
La decisione. Ebbene, il Supremo Collegio, in ordine alla vicenda sottoposta alla sua attenzione, ha avuto modo di chiarire che “nella fase cautelare, nel caso di illecito plurisoggettivo, deve applicarsi il principio solidaristico che implica l'imputazione dell'intera azione e dell'effetto conseguente in capo a ciascun concorrente e, pertanto, una volta perduta l'individualità storica del profitto illecito, la sua confisca e il sequestro preventivo ad essa finalizzato possono interessare indifferentemente ciascuno dei concorrenti anche per l'intera entità del profitto accertato, ma l'espropriazione non può essere duplicata o, comunque, eccedere nel "quantum" l'ammontare complessivo dello stesso (SU sent. 26654/2008; Sez.5, sent. 13277/2011; Sez.5, sent. 10810/2010), in particolare ogni qualvolta non sia possibile individuare già specificamente la quota del singolo apporto rispetto al profitto (Sez.6, sent. 18536/2009; Sez.6, sent. 30966/2007 […]”. In conclusione, alla luce di una simile argomentazione, la Corte ha rigettato il ricorso del professionista, condannandolo pure al pagamento delle spese processuali.
Autore: Redazione Fiscal Focus
Fonte: www.fiscal-focus.info