ComUnica: Delega per la firma digitale solo al Commercialista

Atti da presentare al Registro delle Imprese: Solo i Commercialisti possono apporre la firma digitale in luogo degli imprenditori in maniera semplificata, mentre ne sono esclusi tutti gli altri intermediari che possono farlo solo con la procura notarile.
A parte taluni professionisti (autorizzati da apposita normativa alla procedura semplificata di “ComUnica”), la sostituzione dell’obbligato alla sottoscrizione della specifica distinta va attuata mediante una procura redatta con autentica notarile.
E’ questo un chiarimento contenuto nel parere n. 107411 emesso dal Ministero dello Sviluppo Economico del 16 agosto 2010, a seguito di richiesta di parere da parte di “intermediari”, su come procedere alla sottoscrizione delle pratiche “ComUnica” in luogo degli obbligati.
E’ stato chiesto, in particolare, se soggetti diversi da quelli previsti dai commi 2-quater e 2-quinquies dell’art. 31 della legge n. 340/2000 possono procedere alla sottoscrizione, in luogo degli obbligati, della modulistica “registro imprese” con cui si provvede al deposito dei bilanci societari, con le modalità semplificate previste dalla circolare ministeriale n. 3616/C del 15 febbraio 2008.
Intanto, il MSE ha rimarcato  che l’adempimento del deposito dei bilanci societari nel registro delle imprese è escluso dalla procedura ComUnica.
Le indicazioni contenute nella citata circolare non trovano, quindi applicazione nei confronti di tale adempimento.
La modalità semplificata, individuata nella citata circolare n. 3616/C, con cui, mediante apposita “procura speciale”, l’obbligato può delegare un terzo a svolgere per suo conto adempimenti ComUnica riguarda, pertanto, solo quegli aspetti della procedura (quale la sottoscrizione della distinta del “Modello Comunicazione” previsto, in ultimo, dal decreto 19 novembre 2009, Allegato A) già non sottoposti a propria autonoma disciplina.
Il Ministero ha precisato che tale semplificazione risulta possibile giacché le modulistiche sottostanti, e in particolare, quella relativa al registro delle imprese, continuano ad essere compilate nel rispetto della rigorosa disciplina che le regola.
In particolare, il MSE ha precisato che è possibile in ogni caso, per l’imprenditore, delegare un terzo alla sottoscrizione, in suo luogo, della distinta relativa alla modulistica “registro imprese”, ma solo nei confronti dei professionisti indicati nei commi 2 - quater e 2 - quinquies dell’art. 31 della legge n. 340/2000 (si tratta degli iscritti nell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili), mentre per tutti gli altri soggetti occorre un vero e proprio atto di procura, nella forma dell’atto pubblico ovvero della scrittura privata autenticata.
Modello di procura speciale utilizzabile solo per firma della distinta del modello principale
Lo stesso Ministero dello Sviluppo Economico, con un altro parere n. 107402 sempre del 16 agosto 2010, ha fornito altri chiarimenti in merito alle modalità di sottoscrizione della pratica della Comunicazione unica, la nuova procedura prevista dall’art. 9 del D.L. n. 7/2007, che consente di espletare con una singola comunicazione al Registro delle imprese tutti i principali adempimenti amministrativi previsti per l’avvio dell’attività di impresa ai fini pubblicitari, fiscali, previdenziali ed assistenziali.
Secondo il Ministero, il modello di procura speciale per la presentazione telematica della Comunicazione unica consente al professionista abilitato di sottoscrivere digitalmente la distinta relativa al modello di “ComUnica”, mentre per le distinte relative alle singole modulistiche allegate si applica la normativa di settore.
A tale riguardo, il Ministero ha osservato stavolta con il parere n. 101914 del 3 agosto 2010 che la Comunicazione Unica non è un vero e proprio modello elettronico unificato, ma si compone ancora di un insieme di file contenenti i vari modelli elettronici destinati alle singole Amministrazioni coinvolte.
Così, ai fini della procedura, l’interessato deve provvedere alla compilazione:
- del modello principale, quello della Comunicazione unica, che funge da “copertina” al fascicolo elettronico;
- della modulistica specifica per ogni ente coinvolto (tra cui, Agenzia delle Entrate, Registro delle imprese, INPS, INAIL).
Infine, il MSE ha evidenziato che tutte le distinte vanno sottoscritte digitalmente.
Tutti i file (corrispondenti ai modelli compilati) vengono poi importati in “ComUnica” e, quindi, inviati come un’unica pratica che va firmata digitalmente,  in particolare, devono essere sottoscritti con firma digitale tutti i file distinta, contenenti la rappresentazione di stampa del modello della Comunicazione unica e degli altri modelli destinati ai vari enti.

 

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