Che cos'è il Cloud Computing?

E’ stata diramata dalle Entrate la
circolare (n. 1 del 15.01.2010) sciogli-nodi operativi. Vecchie regole
per i vecchi crediti. Niente limiti alla compensazione di crediti Iva
residui maturati nel 2008. Niente attese per l’uso dei crediti Iva
2009 fino al tetto di 10mila euro annui, compensabili anche prima della
presentazione della dichiarazione, anche se il credito complessivo
supera tale importo. Diverso il caso per chi supera il tetto, che può
portare in compensazione il credito solo a partire dal giorno sedici
del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione Iva
annuale o dell’istanza trimestrale. Sono alcuni dei chiarimenti
contenuti nella citata circolare che ha fornito nuove precisazioni
sugli adempimenti in tema di compensazioni Iva in vigore dal primo
gennaio di quest’anno, alla luce delle novità introdotte dall’ultimo
decreto 78/2009. L’Agenzia è, quindi, tornata a soffermarsi sugli
accorgimenti normativi messi in campo per la lotta alle compensazioni
indebite in F24 di crediti Iva inesistenti. In particolare, sul fronte
dei crediti Iva trimestrali, la circolare precisa che il rispetto del
tetto fissato a 10mila euro annui deve essere verificato facendo
riferimento alla somma degli importi maturati nei tre trimestri.
Inoltre, nel caso in cui il credito Iva infrannuale compensabile superi
la soglia dei 15mila euro, non c’è l’obbligo di apporre il visto di
conformità sull’istanza trimestrale (modello Iva TR), che resta
comunque fermo per le dichiarazioni da cui emerge il credito.
Gioco d’anticipo per la dichiarazione Iva, sganciata da Unico
I
contribuenti che vogliono portare in compensazione o chiedere a
rimborso il credito Iva risultante dalla dichiarazione annuale possono
accelerare i tempi presentandola in via autonoma, non all’interno di
Unico, dal 1° febbraio al 30 settembre. L’obbligo di “agganciare” la
dichiarazione Iva al modello di dichiarazione unificata resta in piedi
per i soli contribuenti che hanno un saldo Iva a debito. Inoltre,
adempimenti più leggeri per i contribuenti (a credito) che presentano
la dichiarazione annuale Iva autonomamente entro febbraio. Per loro,
infatti, scompare l’obbligo di presentare la “comunicazione dati Iva”.