Commercialisti: I compensi derivanti da attività di sindaco di società commerciali sono soggetti ad IRAP

I compensi percepiti dal professionista (Dottore Commercialista) per l’attività di sindaco in diverse società commerciali concorrono, giacché redditi di lavoro autonomo, alla formazione della base imponibile IRAP.

Tutto ciò secondo il parere dell’Agenzia delle Entrate, contenuto nella neo risoluzione n. 78/E del 25.03.2009, che è giunta a tale “personale” conclusione dopo avere fatto la seguente ricostruzione interpretativa della norma: In base alla regola generale (per ultimo l’art. 50, comma 1, lett. c-bis del Tuir), i proventi derivanti dai rapporti di collaborazione (compresi quelli tipici derivanti dagli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società) danno luogo a reddito assimilato a quello di lavoro dipendente.

Tuttavia, fanno eccezione a tale regola i proventi derivanti da uffici e da collaborazioni connessi ai compiti istituzionali propri dell’attività di lavoro dipendente ovvero rientranti nell’oggetto dell’attività artistica o professionale esercitata dal contribuente. In relazione a quest’ultima ipotesi, la disposizione in esame ha affermato quindi un principio di attrazione nella sfera del lavoro autonomo di tutti quei rapporti di collaborazione che siano connessi all’attività artistica o professionale esercitata dal contribuente.

In forza dell’attrazione, i compensi derivanti dai rapporti di collaborazione, non più qualificati fiscalmente quali redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, devono essere inquadrati tra i redditi di lavoro autonomo di cui all’art. 53, comma 1, del Tuir, ed essere assoggettati alle disposizioni fiscali dettate per i redditi di natura professionale.

Una volta che, per effetto dell’attrazione prevista all’art. 50, comma 1, lett. c-bis del TUIR, il provento derivante dall’incarico di sindaco sia stato attratto nell’ambito del reddito di lavoro autonomo prodotto dall’istante, la sussistenza o meno dei presupposti per l’applicazione dell’IRAP va verificata in relazione al complesso dell’attività svolta dal professionista. Non è possibile quindi considerare isolatamente le diverse categorie di compensi e verificare l’esistenza dei requisiti per l’imposizione IRAP (primo tra tutti l’organizzazione) separatamente per ognuna delle predette categorie.

I compensi derivanti dall’attività di collaborazione, in virtù della connessione con l’attività di lavoro autonomo, confluiscono indistintamente nel complesso del reddito professionale di cui all’art. 53, comma 1, del Tuir, da assoggettare ad IRAP. Pertanto, secondo il neo parere dell’Agenzia delle Entrate, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa esclusi dall’IRAP sono soltanto quelli che non rientrano nell’oggetto dell’arte o professione esercitata dal contribuente.

(Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 78/E del 25.03.2009)

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