Che cos'è il Cloud Computing?

Se il bene è stato comprato a
partire dal 1° gennaio 2007 le plusvalenze o minusvalenze, realizzate
sulla cessione di immobile strumentale, per i professionisti
concorrono alla determinazione del reddito di lavoro autonomo. Lo ha
chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 13/E del
02.03.2010 (si veda tra le novità fiscali del 04.03.2010), in risposta
al quesito proposto da un Dottore Commercialista relativamente alla
cessione di un immobile strumentale alla sua attività acquistato a
titolo personale come soggetto non titolare di partita IVA.
Secondo l'Amministrazione ai fini della rilevanza della plusvalenza o minusvalenza realizzata sulla cessione di immobile strumentale occorre, quindi, porre rilievo, nell’ambito del reddito di lavoro autonomo, alla data di acquisizione dell’immobile oggetto di cessione, risultando irrilevanti le plusvalenze e minusvalenze realizzate su beni acquistati prima del 1° gennaio 2007.
Quindi l’eventuale plusvalenza o minusvalenza derivante dalla cessione dell’immobile strumentale, acquistato in data anteriore al 1° gennaio 2007, non assume rilevanza ai fini della determinazione del reddito professionale. Il trattamento, invece, da riservare ai canoni di leasing sostenuti dalla contribuente per effetto del contratto di locazione finanziaria, la deduzione è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento stabilito per il bene specifico, con un minimo di otto anni e un massimo di quindici se il contratto di leasing ha per oggetto beni immobili.
Anche il trattamento fiscale
applicabile ai canoni di leasing sostenuti per il godimento di un
immobile strumentale risulta diverso in ragione del periodo d’imposta
in cui il contratto di leasing è stato stipulato. A tal fine l'Agenzia
delle Entrate ha precisato che:
- Se il contratto di leasing è
stato stipulato entro il 31 dicembre 2009, risultano deducibili (nel
limite di un terzo per il periodo d’imposta 2009) i canoni di locazione
finanziaria sostenuti dalla contribuente a condizione che il contratto
stipulato rispetti i limiti temporali previsti dall’art. 54, comma 2,
TUIR;
- se, invece, il contratto di leasing viene stipulato in data
successiva al 31 dicembre 2009 risulteranno irrilevanti, ai fini della
determinazione del reddito, i canoni di locazione finanziaria sostenuti.
(Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 13/E del 02.03.2010)