Avviamento nel conferimento di azienda


L’Associazione Italiana Dottori Commercialisti, con la Norma di Comportamento n. 181 del 2011, ha esaminato il trattamento civile e fiscale dell’avviamento in caso di conferimento di azienda. In particolare, discostandosi dalla tesi espressa dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 8 del 4 marzo 2010, la citata Associazione ha precisato che l’avviamento non può mai costituire un elemento che può “circolare autonomamente”: L’azienda che viene conferita è costituita necessariamente anche dall’avviamento stesso.


Conclusioni
Pertanto, il conferitario:
- ai fini contabili, deve rilevare gli stessi valori che prima sussistevano in capo al conferente;
- ai fini fiscali, può dedurre l’ammortamento relativo all’avviamento per gli stessi importi e negli stessi limiti che valevano per il conferente, sulla base di quanto previsto dall’art. 176 del TUIR.
Mentre per il conferente l’avviamento non rileva né ai fini civilistici né ai fini fiscali.
(Associazione Italiana Dottori Commercialisti, Norma di Comportamento n. 181 del 2011)

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