Che cos'è il Cloud Computing?

I professionisti sono soggetti agli obblighi di adeguata verifica della clientela, che integrano e sostituiscono i precedenti obblighi di identificazione (artt. 16 e ss. del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, come modificato e integrato dal D.Lgs. 25 settembre 2009, n. 151 (cd. decreto correttivo). Tuttavia, sono previsti dei casi di esclusione dall’obbligo di adeguata verifica (prestazioni escluse).
Linee guida per l’adeguata verifica della clientela
Causa la mancata emanazione di disposizioni attuative da parte del Legislatore, prevista come una mera facoltà, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha fornito, con il documento di aprile 2010, ai propri iscritti procedure di ausilio per l’espletamento di tali obblighi. L’assenza di procedure operative, infatti, rende estremamente difficoltoso tale gravoso adempimento. Lo stesso approccio basato sul rischio, che è il criterio al quale deve essere improntata la nuova procedura di identificazione, è disciplinato in modo piuttosto generico, sì che la sua concreta applicazione non può prescindere da indicazioni maggiormente precise. In tal senso, l’emanazione delle presenti guidelines da parte del C.N.D.C.E.C. può garantire un approccio uniforme al problema da parte dei professionisti obbligati. Ciò senza dimenticare che l’obbligo di adeguata verifica non è unitario e uniforme, ma va tarato a seconda della specifica fattispecie singolarmente considerata. Le procedure di seguito esposte sono state redatte nel rispetto dei principi generali dettati dal legislatore in materia di adeguata verifica della clientela, nonché delle disposizioni attuative contenute nel D.M. 3 febbraio 2006, n. 141 e nel provvedimento U.I.C. 24 febbraio 2006, per le parti non dichiarate espressamente incompatibili dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con la circolare 19 dicembre 2007, prot. 125367 e, dunque, ancora vigenti stante il disposto dell'art. 66 D.Lgs. 231/2007.
Clienti e operazioni oggetto di verifica
Ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. e), del D.Lgs. n. 231/2007, per “cliente” va inteso il soggetto al quale i destinatari della normativa indicati agli artt. 12 (professionisti) e 13 (revisori contabili) rendono una prestazione professionale in seguito al conferimento di un incarico. Ciò posto, in relazione a ciascun cliente il professionista dovrà in primo luogo verificare la sussistenza dell’obbligo di adeguata verifica. L’art. 16 del D.Lgs 231/07 contiene un’elencazione dei casi in cui l’adempimento in oggetto deve essere espletato.
Prestazioni escluse
- Docenze a corsi, convegni e simili
- Attività di redazione e/o trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali
- Funzione di componente di organi di controllo di società destinatarie degli obblighi antiriciclaggio (qualora non incaricato del controllo contabile)
- Funzione di revisore in enti pubblici
- Funzione di sindaco in società o enti (qualora il collegio sindacale non sia incaricato del controllo contabile)
- Incarico di curatore, commissario giudiziale e commissario liquidatore nelle procedure concorsuali, giudiziarie e amministrative e nelle procedure di amministrazione straordinaria nonché incarico di ausiliario del giudice, di amministratore e di liquidatore nelle procedure giudiziali
- Incarico di custode giudiziale di beni ed aziende
- Incarico di recupero crediti
- Operazioni di vendita di beni mobili registrati e immobili nonché formazione del progetto di distribuzione
- Pareri giuridici pro-veritate
- Perizie e consulenze tecniche
- Redazione di stime giurate su incarico dell’autorità giudiziale
- Adempimenti in materia di amministrazione del personale