Che cos'è il Cloud Computing?

“La denuncia dei vizi della merce acquistata può essere fatta anche a mezzo telegramma, idoneo ad interrompere il termine di prescrizione purché lo stesso contenga, oltre la denuncia della scoperta dei vizi, anche l’esplicitazione di una pretesa e l’intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l’inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto alla garanzia per i vizi nei confronti della società destinataria del telegramma stesso, con l’effetto sostanziale di costituirla in mora”. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 18035 del 2010, cui Altalex.com ne ha redatto nota del 08 settembre 2010. In particolare, si legge nella suddetta sentenza che la scoperta dei vizi della merce suddetta era avvenuta in un momento successivo alla sua consegna. In quello stesso giorno l’appellante aveva inviato alla società venditrice un telegramma con cui la informava della sussistenza dei vizi medesimi. Ora il termine prescrizionale decorreva dalla consegna della merce. Dopo avere premesso ciò, la Suprema Corte ha rilevato che non è stata censurata la statuizione della sentenza impugnata secondo cui il termine prescrizionale previsto dall’art. 1495 comma 3 c.c. decorre dalla consegna della merce, tuttavia il mancato esame da parte della Corte territoriale del telegramma menzionato nell’atto di appello riguarda un punto decisivo della controversia, avente ad oggetto l’eventuale efficacia interruttiva del termine di prescrizione annuale tramite l’invio del telegramma suddetto (con gli effetti, nel caso di risposta affermativa a tale quesito, di cui all’art. 2945 primo comma c.c.). In proposito quindi in sede di rinvio occorre accertare se nel telegramma sia contenuta, oltre la denuncia della scoperta dei vizi alla venditrice, anche l’esplicitazione di una pretesa e l’intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l’inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto alla garanzia per i vizi nei confronti della società destinataria del telegramma stesso, con l’effetto sostanziale di costituirla in mora.