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La Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 18808 del 20 agosto 2010 ha stabilito che a fronte di disservizi degli Uffici finanziari correlati ad eventi a carattere eccezionale, l'Agenzia delle Entrate può chiedere una sospensione dei termini processuali concessi dalla legge per presentare ricorso o appello.
In questa fattispecie, la norma applicabile è quella prevista dagli artt. 1 e 3 del D.L. 21 giugno 1961, n. 498, convertito nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e deve ritenersi riferita a tutti i termini, sia sostanziali sia processuali, a favore sia dell'Ufficio sia del contribuente.