Aumento aliquota IVA dal 20 al 21%: indicazioni operative

La legge di conversione (legge n. 148 del 14/09/2011) del D.L. 138/2011 entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
La modifica dell'aliquota Iva ordinaria dal 20% al 21% si applica quindi a partire dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione e pertanto a partire da sabato 17 settembre
2011.
Il momento a partire dal quale occorre applicare la nuova aliquota varia a seconda della
tipologia di operazione interessata.
Per le cessioni di beni mobili l'operazione si considera effettuata alla data della loro
consegna. Pertanto nei casi di beni consegnati dalla data di decorrenza si applica l'aliquota
del 21%.
Se per i beni consegnati prima della decorrenza viene emessa fattura differita con data pari o
successiva al 17 settembre, l'aliquota resta ugualmente quella vecchia del 20%.
Particolare attenzione dovrà quindi essere osservata nei casi in cui la fattura differita
riepiloghi delle consegne avvenute nello stesso mese ma in giorni diversi che siano,
rispettivamente prima e dopo la data di decorrenza:
la fattura dovrà riportare distintamente i dati dei beni consegnati prima della decorrenza, a
cui si applica l'aliquota vecchia, e i dati dei beni consegnati dalla decorrenza a cui si applica
l'aliquota nuova.
Quindi tutti i beni consegnati con documento di trasporto emessi sino alla data del 16
settembre saranno fatturati con aliquota del 20%, quelli emessi dal 17 invece saranno
assoggettati al 21%.
Va inoltre ricordato che:
· l'incasso totale o parziale del corrispettivo, costituisce comunque momento di
effettuazione dell'operazione, anche se avviene prima della consegna dei beni, e al
momento dell'incasso deve essere emessa la fattura per l'importo incassato;
· in caso di incasso di un acconto su una futura consegna, incassato prima della
decorrenza, la relativa fattura da emettere nella data dell'incasso è soggetta all'aliquota
del 20%; se la fattura per il saldo viene emessa dalla data di decorrenza in poi, solo
sull'importo del saldo è applicata la nuova aliquota del 21%.

Pertanto se ante 17 settembre 2011 è stata emessa una fattura di acconto con aliquota 20%
per un acconto corrisposto senza che siano stati consegnati i beni od eseguita la prestazione
di servizi, solo l'importo del saldo, risultante dalla fattura emessa dal 17 settembre 2011 in
poi, sarà soggetto ad aliquota 21%.
Esempio:
· importo totale di lavori da eseguire da parte di elettricista euro 1.200,00 oltre iva;
· in data 31 agosto 2011 è stata emessa una fattura in acconto di euro 500,00 oltre
100,00 euro di iva al 20%.
La fattura a saldo, emessa dal 17 settembre 2011 in poi, riporterà un saldo imponibile di
700,00 euro da assoggettare ad iva al 21%.
Per la cessione di beni immobili l'operazione si considera effettuata alla data di stipula
dell'atto.
L'emissione anticipata della fattura o l'incasso di acconti realizza il momento di
effettuazione.
Pertanto le fatture emesse prima della decorrenza saranno soggette all'aliquota vecchia del
20%.
Le fatture di saldo emesse dalla data di decorrenza saranno soggette all'aliquota nuova, per il
solo importo del saldo.
Le prestazioni di servizio si considerano effettuate alla data in cui è pagato il corrispettivo.
Non assume rilevanza la data di ultimazione della prestazione.
Nel caso frequente in cui venga emessa fattura prima del pagamento, l'operazione si
considera effettuata alla data di emissione della fattura.
Ne consegue che per le prestazioni di servizio:
· le fatture emesse prima della decorrenza saranno soggette all'aliquota del 20%;
· le fatture emesse dalla data di decorrenza saranno soggette all'aliquota del 21%.
Le operazioni effettuate nei confronti degli Enti pubblici per le quali vengono emesse
fatture con applicazione del sistema dell'esigibilità differita, previsto dal comma 5
dell'articolo 6/633, si considerano effettuate al momento in cui è emessa la fattura, per cui
non si applica la variazione di aliquota IVA in riferimento alle operazioni per le quali le
relative fatture sono state emesse ed annotate sul registro vendite entro il giorno precedente
alla data di decorrenza.
Questo vale anche se alla stessa data non è ancora stato incassato il relativo corrispettivo.
Anche per le operazioni effettuate con il sistema IVA di cassa si applica la regola che il
momento di effettuazione coincide con il momento di emissione della fattura, fatto salvo che
l'esigibilità dell'IVA si verifica successivamente al momento del pagamento del corrispettivo.
Anche in assenza di una specifica previsione si ritiene che non si debba applicare la
variazione di aliquota IVA in riferimento alle suddette operazioni per le quali sono state
emesse le fatture con il sistema IVA di cassa ed annotate sul registro vendite entro il giorno
precedente la data di decorrenza.
Per i corrispettivi giornalieri delle operazioni effettuate, l'aumento dell'aliquota si applica
con riferimento alle operazioni effettuate dalla data di decorrenza.
Saranno interessati i corrispettivi risultanti dagli scontrini e ricevute fiscali, emessi dalla data
di decorrenza.
Per lo scorporo dell'iva dal totale dei corrispettivi potrà essere utilizzato il solo metodo
matematico dividendo quindi gli importi comprensivi di imposta per i seguenti valori:
· 104 per l'aliquota del 4%
· 110 per l'aliquota del 10%
· 120 per l'aliquota del 20%
· 121 per l'aliquota del 21%
Le altre aliquote del 4 e del 10% restano invariate.
Il peso dell'aumento dell'Iva dal 20 al 21% ricadrà di fatto sui consumatori finali i quali a
parità di servizi e di beni acquistati dovranno pagare l'1% in più.
I commercianti al dettaglio e all'ingrosso dovranno aggiornare i prezzi esposti se indicati al
lordo dell'iva nonché i listini di vendita.
In alternativa nell'immediato sarà possibile applicare delle etichette indicando che a far corso
dalla data di entrata in vigore i prezzi saranno aumentati dello 0,833334 per cento.
Ricordiamo inoltre a chi emette scontrini che dovrà adeguare il proprio registratore di cassa e
provvedere ad istituire per il mese di settembre una colonna in più riportando le operazioni
assoggettate ad aliquota iva del 21%, mentre a far corso dal mese di ottobre quella riferita al
20% sarà di fatto sostituita da quella del 21%.
Fonte: CNA

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