Accertamenti bancari: Basta la presunzione per vincere l'intestazione fittizia


Al contribuente non rimane altro che provare il contrario, facendo valere le proprie ragioni anche in sede contenziosa. Secondo la Corte di Cassazione (sentenza n. 21454 del 09.10.2009), all'Amministrazione finanziaria spetta il potere di determinare il reddito e di imputarne il possesso al soggetto che, anche per il tramite di interposizione fittizia, ne sia il reale e vero percettore, con la sola dimostrazione di un quadro indiziario grave, preciso e concordante. A questo punto compete al contribuente, nell'esercizio del proprio diritto di difesa, trovare gli elementi utili a "smontare" l’accertamento effettuato dal fisco attraverso idonea documentazione probatoria.


Il fatto
L'ufficio del fisco emette un avviso di accertamento a carico di una società, contestando un maggior reddito non dichiarato. L'accertamento si fonda su una serie di indagini svolte dalla Guardia di finanza, dalle quali era emerso un notevole flusso finanziario tra società fiduciarie e rappresentante legale della società accertata (movimentazioni effettuate attraverso conti correnti bancari e alcuni libretti al portatore nella materiale disponibilità del legale rappresentante della società accertata). In tale contesto, l'ufficio ha ritenuto che le movimentazioni effettuate con libretti al portatore e conti correnti intestasti a nomi di fantasia, nella disponibilità materiale e gestionale del rappresentante legale della società accertata, costituissero operazioni imputabili a quest'ultima, i cui soci peraltro fanno parte della medesima famiglia. Tutti questi elementi, sempre secondo l'interpretazione dell'ufficio, hanno fatto presumere - con la valenza indiziaria di gravità, precisione e concordanza - l'ascrivibilità alla società accertata di tutte le operazioni bancarie effettuate con i richiamati strumenti finanziari.


La sentenza della Cassazione
La Suprema Corte ha acconto la tesi interpretativa fornita dall'ufficio del fisco e, quindi, ribaltando le decisioni dei giudici sottostanti che, invece, avevano dato ragione ai contribuenti, e, nel confermare la legittimità da parte degli uffici finanziari di acquisire, nell'ambito dell'attività accertativa, copia dei conti correnti bancari intrattenuti con il contribuente, con la specificazione di tutti i rapporti inerenti o connessi a tali conti (Cassazione, sentenza 8683/2002), ha osservato che "…in sede di rettifica o di accertamento d'ufficio sono imputati al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti, quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne è l'effettivo possessore". In tal caso, tuttavia, "…occorre comunque che risulti provata dall'Amministrazione finanziaria, anche tramite presunzioni, la natura fittizia dell'intestazione o, comunque, la sostanziale riferibilità all'ente dei conti medesimi o di alcuni loro singoli dati (Cass. n. 13391/03), ad onta della formale intestazione al terzo, (Cass. n. 4423/03)". Infine, in conformità all’orientamento giurisprudenziale, la Cassazione ha precisato che si tratta di "…una presunzione legale di carattere relativo, essendo ammessa la prova liberatoria da parte del contribuente, a cui resta garantito il diritto di difesa, potendo egli far valere le sue ragioni in sede contenziosa…depositando documenti e memorie fino alla data di trattazione del ricorso in primo grado

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